Consulenza, progettazione, vendita, installazione ed assistenza di Case Ecologiche, Tende da sole, Zanzariere, Tende con telo trasparente,Scale arredo, Pergolati in legno.
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Area di lavoro: Nord e Centro Italia.
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ATTENZIONE! CONTROLLARE PRESSO I SITI UFFICIALI LA CONTINUAZIONE DEL BONUS PER L'ANNO CORRENTE
La legge di stabilità a Gennaio 2015 estese il bonus fiscale alle schermature solari, riconoscendone la grande funzione protettiva e la loro efficacia nel risparmio energetico degli edifici.
CHI NE BENEFICIA
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’IRES (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, nella misura del 65% per le spese per “l’acquisto con posa in opera di schermature solari” nella misura massima di € 60.000 (corrispondenti a circa € 92.307 di importo totale dell’intervento)
Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure
Per tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro la capienza dell’imposta lorda annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, non si ha diritto a nessun credito d’imposta e la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.
Nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo solo nel caso di mantenimento della volumetria iniziale. in caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.
Non possono accedere alle detrazioni fiscali del 65% i familiari conviventi di coloro che eseguono interventi su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione e coloro che eseguono interventi eseguiti su immobili “merce” cioè non strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione
i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. perché i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano a chi gode di un diritto sull’immobile.
CHE COSA SI PUÒ DEDURRE PER LE SCHERMATURE SOLARI
In particolare per le SCHERMATUER SOLARI il bonus si applica ad acquisto e posa in opera di schermature solari dinamiche (motorizzate o manuali) così come definite dal Dlgs 311/2006 allegato M e dalle norme EN13561 e EN13665)
Possono essere detratte al 65% tutte le tipologie di schermature solari tecniche (interne, esterne, integrate nelle vetrazioni) - ad esclusione delle tende esterne aggettanti posizionate su pareti esposte a NORD – purchè:
Montate davanti ad una superficie vetrata a protezione ed in relazione ad esse (le tipologie “aggettanti” sono comprese);
Applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate;
Devono essere Mobili, ossia dinamiche (non fisse), sia manuali che motorizzate (con o senza automatismi vari che ne regolano il funzionamento)
Devono essere schermature “tecniche”;
Per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti
Le tende non possono essere montate sulla parete a NORD.
Fanno parte delle chiusure oscuranti le tende esterne alla veneziana, le tapparelle, le persiane (ad ante a battente, ad ante scorrevoli, a soffietto, ecc.) e prodotti assimilabili. Tra le tende di tipo tecnico rientrano varie tipologie (a bracci pieghevoli, a bracci rotanti, a rullo verticali, per lucernari/finestre su tetto, per verande/terrazzi, a pergola) e prodotti assimilabili.
Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta.
E’ stato confermato che la voce 13 “Risparmio energetico stimato [kWh]” dell’Allegato F deve essere compilata inserendo il valore “0” (zero). Viene meno quindi la necessità di eseguire qualsiasi tipologia di calcolo da parte di tecnico abilitato.
ENEA ha inoltre modificato l’ALLEGATO F esplicitando che per classe della schermatura solare debba essere intesa la classe del parametro fattore solare Gtot così come definite dalla UNI EN 14501.
Tale valore può essere evinto dalle schede tecniche dei tessuti.
Classi delle schermature solari in funzione del fattore solare gtot (rif. UNI EN 14501)
il Gtot è il rapporto tra l'energia emessa e trasmessa all'interno della finestra e l'energia incidente, in condizioni normali. I valori sono espressi con valori compresi tra O ed 1, dove i valori tendenti allo O esprimono le migliori prestazioni in termini di protezione dal calore.
Al momento la legge di stabilità non pone nessun limite prestazionale della schermatura o soglie del FC “fattore solare” Gtot del tessuto.
NB:
Per gli associati Unicmi ed Assites è disponibile il software online SHADECALC per la valutazione del fattore solare totale gtot dei tessuti in relazione alla scelta della vetrata, che può essere di quattro tipologie, considerate di “riferimento” dal legislatore all’interno delle norme tecniche (Allegato A – Vetri di riferimento – UNI EN 14501):
Ai fini delle detrazioni fiscali del 65% non è richiesto un elevato livello di approfondimento e pertanto è sufficiente che si riconosca in termini qualititativi il tipo di vetrazione inserita in serramenti esistenti, il tipo di vetrazione esistente.
nei serramenti esistenti ai fini delle dell’utilizzo del software per calcolare il Gtot (fonte Unicmi)
Vincolo per la dichiarazione è la conformità alla marchiatura CE del prodotto installato. (rif. UNI EN 14501).
A riguardo il documento ENEA (da scaricare, vedi i link in basso) riporta a pagina 1 la seguente affermazione “le schermature solari devono possedere una marcatura CE, se prevista"
Ecco quindi quando è prevista la marcatura CE per le tende:
PRODOTTI SUNFILTER ITALIA AMMISSIBILI
In generale tutte le tende SUNFILTER ITALIA, indipendentemente dalla sostituzione dei serramenti, con tessuto filtrante od oscurante, comando manuale (catenella, molla, asta con argano) o a motore; in particolare i seguenti modelli: Tende a rullo o fisse FILTRANTI o SEMI-OSCURANTI (dipende dal tessuto, la luce passa attraverso il tessuto e/o ai lati del telo) e zanzariere.
PROCEDURA OPERATIVA
Per le schermature solari è prevista la compilazione e trasmissione online dell’ ALLEGATO F “Scheda informativa per interventi di installazione di schermature solari” (rif. comma 345c) e, allo stato attuale, i dati specifici richiesti sono:
La legge non prevede nessuna relazione tecnica di un professionista abilitato, ma la semplice autocertificazione tramite compilazione e trasmissione online del form sul portale di ENEA http://finanziaria2015.enea.it/index.asp
A fine operazione, il sito rilascerà una ricevuta di protocollo necessaria per la dichiarazione dei redditi.
La comunicazione online sul portale ENEA deve avvenire entro 90 giorni dalla fine dei lavori che può coincidere con la data di collaudo che può essere attestata con un verbale di collaudo.
Inoltre nel modello viene chiesto di dichiarare il risparmio energetico conseguito a seguito dell’installazione della schermatura solare senza però fornire indicazione sulla metodologia di calcolo da adottare. Non viene neanche chiarito se tale calcolo può essere eseguito dal produttore delle schermature solari o se deve essere necessariamente eseguito da un tecnico abilitato.
Al momento la legge di stabilità non pone nessun limite prestazionale della schermatura o soglie del FC “fattore solare” del tessuto. Unico vincolo è la conformità alla marchiatura CE del prodotto installato, così come non prevede nessuna relazione tecnica di un professionista abilitato, ma la semplice autocertificazione tramite inserimento dei dati sul sito ENEA.
Per quanto riguarda le Classi stiamo preparando una tabella riassuntiva: in generale le tende con Gtot vicino allo 0 hanno una classe superiore, ossia proteggono di più dal calore.
es.
Nel caso delle tende poste all'esterno, con tessuti oscuranti, si avrà una classe massima 4, poichè riflettono completamente la radiazione solare e il valore di trasmissione è minimo.
Lo screen posto all'esterno ha una classe 3, Posto all'interno ha Classe 2 oppure 1 (a secondo del colore).
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MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per i soggetti per cui dal punto di vista fiscale vale il “principio di cassa” (persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali) effettuino i pagamenti delle vostre fatture a mezzo di bonifico bancario sugli appositi modelli predisposti dagli Istituti bancari per gli interventi di riqualificazione energetica. (indicare causale del versamento, C.F. del beneficiario detrazione, C.F. e P.IVA del venditore)
Ai sensi del principio di cassa fanno fede le date di pagamento,
Per i soggetti fiscali per cui, invece, vale il “principio di competenza” (imprese individuali, le società e gli enti commerciali), non è necessario pagare a mezzo di bonifico bancario. Per il principio di competenza fanno fede le date delle fatture.
DOCUMENTI:
ATTENZIONE! :
Questa relazione è da ritenersi a tutti gli effetti puramente informativa e non esaustiva, visto la complessità della materia fiscale e le varianti che possono essere apportate.
Si consiglia di approfondire i dati comunque con il proprio consulente ai fini di una corretta applicazione della norma. Si declina ogni responsabilità riguardo alle notizie riportate poiché tale relazione ha un carattere esclusivamente divulgativo.
DOCUMENTI UFFICIALI E LINK UTILI:
AGENZIA DELLE ENTRATE
Guida agevolazioni fisscali (dal sito Agenzia delle entrate)
Documento agenzia delle entrate
Legge 311/06 - Allegati - estratto Allegato M
PORTALE ENEA
Portale Enea dedicato alle detrazioni Fiscali
FAQ documento Enea molto utile pieno di domande e risposte
Vademecum Enea all’uso: schermature solari
ALTRI DOCUMENTI IMPORTANTI E CORRELATI:
UNI EN 13659. Chiusure oscuranti - Requisiti prestazionali compresi la sicurezza
Guida al riconoscimento delle vetrate
Classe 0 1 2 3 4 Gtot Gtot ≥ 0,50 0,35 ≤ Gtot < 0,50 0,15 ≤ Gtot < 0,35 0,10 ≤ Gtot < 0,15 Gtot < 0,10
tende a Motore interne ed esterne CE direttiva Macchine tutte le tende esterne CE per la resistenza al vento EN 13561:2009 tende interne a molla e catenella e argano non è prevista marcatura CE. Dal Documento Unicmi al link http://www.unicmi.it/notizie/ultime/tende-interne.html "Le tende interne a movimentazione sia manuale sia motorizzata - ad oggi - non sono soggette all’obbligo di marcatura CE ai sensi del Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione n°305/2011. Poiché non è stato ancora istituito alcun periodo transitorio, allo stato attuale, è vietato immettere tali prodotti sul mercato recanti la marcatura CE ai sensi del Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione n°305/2011."
NOTE su Regime IVA delle schermature solari In edilizia residenziale, se l’intervento di installazione delle schermature solari rientra nella manutenzione ordinaria oppure straordinaria è possibile applicabile il regime di IVA agevolato del 10%. In edilizia non residenziale tale regime agevolato al 10% si può applicare solo se l’intervento di installazione delle schermature solari rientra in contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione di interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione. Le schermature solari non sono considerati beni significativi ai fini dell’applicazione dell’IVA. I beni significativi sono: ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie da bagno e impianti di sicurezza.
NOTA LEGALE ESTRATTO DOCUMENTO UNICMI: Detrazioni fiscali del 65% per la fornitura ed installazione di schermature solari – Aspetti tecnici Le detrazioni fiscali del 65% sono applicabili alle tipologie di schermature solari indicate nell’ALLEGATO M del Decreto Legislativo n°311/2006, cioè chiusure oscuranti e tende esterne che fanno rispettivamente capo a queste norme di prodotto: Per le chiusure oscuranti è attualmente è di riferimento l’edizione 2009 della UNI EN 13659 che ha recepito in Italia la norma europea EN 13659:2004+A1:2008. Essa si applica alle seguenti tipologie e ai prodotti simili, qualunque sia il loro impiego e la natura dei materiali utilizzati, come definito anche nella norma UNI EN 12216: tende esterne alla veneziana – tapparelle - persiane a battente - persiane alla veneziana - persiane a soffietto a chiusura piatta - persiane a soffietto. Le chiusure oscuranti possono essere provviste o meno di sistemi di proiezione in avanti e possono essere a movimentazione sia manuale sia motorizzata. Per le tende esterne è attualmente è di riferimento l’edizione 2009 della UNI EN 13561 che è il recepimento da parte di UNI della norma tecnica europea EN 13561:2004+A1:2008. Essa si applica alle seguenti tipologie di tende esterne e a prodotti simili, qualsiasi sia il loro design e la natura dei materiali utilizzati, come definito anche nella norma UNI EN 12216: Tende a bracci pieghevoli – a bracci rotanti – a rullo verticali –per lucernari/finestre su tetto – per verande/terrazzi Le tende esterne possono essere provviste o meno di sistemi di proiezione in avanti e possono essere a movimentazione sia manuale sia motorizzata. Sia la UNI EN 13659:2009 sia la UNI EN 13561:2009 sono state oggetto di revisione da parte del Comitato Europeo di Normazione. La revisione della UNI EN 13561 si applica anche alle tende a pergola.